Come orientarsi nella giungla della Riforma del mercato del Lavoro?

Tra i temi più controversi e più caldi del Disegno di Legge sulle disposizioni di riforma del mercato del lavoro c’è sicuramente la proposta di modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Questa norma non riguarda né le motivazioni né le ipotesi nelle quali attualmente è consentito licenziare, ma stabilisce le conseguenze in caso di un licenziamento dichiarato invalido dal giudice.


L’articolo 18 così com’è adesso

Oggi la norma prevede un’unica sanzione: la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità.

La norma non contiene alcun limite massimo al risarcimento ottenibile dal lavoratore in caso di giudizio. Una volta ottenuta la sentenza di reintegrazione, anche ad anni di distanza del licenziamento, il lavoratore può decidere se essere reintegrato o, ad esempio nel caso in cui abbia trovato un’altra occupazione, optare per un risarcimento pari a 15 mensilità.

Oggi la norma riguarda solo i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nello stesso comune o più di 60 dipendenti in totale.

Sempre secondo l’attuale normatIva gli altri datori di lavoro, possono scegliere tra:

  • la riassunzione del lavoratore
  • il pagamento di un’indennità (tra 2,5 e 6 mensilità).


Il disegno di Legge in discussione al Parlamento

Nella proposta del Governo si ipotizza un sistema sanzionatorio molto complesso in sostituzione di quello oggi previsto dall’articolo 18.

Aspetto non secondario: la norma si applicherà solo ai soggetti che rientrano nel suo attuale campo di applicazione (datori di lavoro che occupano di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nello stesso comune o più di 60 dipendenti in totale).

Il nuovo Disegno di Legge distingue tre macro regimi sanzionatori applicabili, in relazione ai vizi del licenziamento.

 1. La natura discriminatoria o illecita.

Per quanto riguarda la prima ipotesi nulla cambia: le sanzioni rimangono quelle attuali. Inoltre, in ipotesi di licenziamento discriminatorio, la reintegrazione (e il risarcimento senza limiti massimi) continuerà ad applicarsi a prescindere dalla dimensione del datore di lavoro ed anche per i dirigenti.

2.    L’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.

In caso di licenziamento intimato per ragioni di carattere soggettivo (ad esempio grave o gravissimo inadempimento del lavoratore) il giudice potrà reintegrare il lavoratore se il fatto non sussiste o se il lavoratore non lo ha commesso oppure se il fatto contestato, pur vero, risulta sanzionato dal contratto collettivo con una sanzione conservativa (ad esempio multa o sospensione). Il risarcimento del danno ottenibile dal lavoratore è comunque limitato a 12 mensilità (oltre ai contributi) e rimane ferma per il lavoratore la possibilità di optare in alternativa alla reintegrazione per l’indennità pari a 15 mensilità.

Per le altre ipotesi in cui non dovesse ritenere sussistenti il giustificato motivo soggettivo o la giusta causa il giudice dichiarerà comunque risolto il rapporto e potrà condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità da 12 a 24 mesi.

3. L’inesistenza del giustificato motivo oggettivo (delle ragioni economiche).

È qui che si trovano le modifiche più rilevanti della proposta originaria del Governo e poi smussate nel Disegno di Legge. Nel testo all’esame si legge che quando il giudice accerta «che non ricorrono gli estremi» del giustificato motivo oggettivo, dichiara risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità da 12 a 24 mesi. Tuttavia se il giudice dovesse ritenere «la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo» potrà (attenzione: potrà e non dovrà) reintegrare il lavoratore e condannare al risarcimento (con il limite delle 12 mensilità).

Quest’ultimo regime sarà applicabile anche nei casi in cui il giudice dovesse accertare un difetto di giustificazione di un licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di provare che il licenziamento formalmente motivato da ragioni economico-organizzative è in realtà riconducibile ad altre motivazioni (ad esempio di carattere disciplinare o addirittura discriminatorio) al fine di ottenere le relative tutele. È stata inoltre prevista una procedura informativa/conciliativa prima dell’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nei casi di inefficacia del licenziamento per meri vizi di forma (ad esempio per violazione della procedura disciplinare) o per difetto di motivazione giudice dichiarerà comunque risolto il rapporto e condannerà al pagamento di un’indennità tra 6 e 12 mesi.

Come si vede dal sintetico quadro sopra delineato le modifiche illustrate sono caratterizzate da un’indubbia complessità che certamente non favorirà, almeno in un primo momento, una loro interpretazione uniforme e potrebbe ostacolare l’obiettivo di garantire ad entrambe le parti una certezza sugli importi ottenibili in caso di contenzioso giudiziale.

Tag: capire economia, disoccupazione, Italia, mario monti, mercato lavoro, occupazione, pensioni, politica e finanza, riforma del lavoro, riforme, rischio default

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Emanuela Nespoli

Avvocato dal 1996, è partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. È autrice di diversi articoli nel campo del diritto del lavoro e collabora con il quotidiano Il Sole 24 Ore, scrivendo anche per le pagine di Norme e Tributi. Relatrice in seminari interni ed esterni organizzati dallo Studio per le aziende, è membro di Ius Laboris (Global Human Resources Lawyers), dell’EELA (European Employment Lawyers Association), dell’IBA (International Bar Association) e dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani).

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  • Lara72

    Ciao Emanuela,
    davvero complimenti e grazie per la bella sintesi.
    Mi vergogno un po’, ma ti confesso che io non ho capito realmente cosa cambia nella sostanza per il lavoratore dipendente. I sindacati sono così arrabbiati! Perché?
    E (anche devo dire che se mi interessa molto meno) non ho capito nemmeno perché gli imprenditori sono arrabbiati!
    Questo provvedimento mi sembra abbia scontentato proprio tutti! Ma allora perché l’hanno fatto?

  • Grillo Parlante

    Avete mai pensato che l’articolo 18 sia un freno alla crescita?
    Pensate a quanti imprenditori non assumono per non superare la fatidica soglia di 15 dipendenti?
    Il mercato del lavoro è come una fisarmonica e deve esserlo, quando c’è lavoro e commesse si assume, quando non ce ne è si licenzia.
    Solo così si permette al mercato di essere dinamico e alle persone di professionalizzarsi.
    In Italia il grande problema è che ci sono operai che sanno fare solo quello e lo stesso lavoro lo fanno meglio i polacchi a un quarto dello stipendio.

    Meditate gente Meditate

  • Giulietto

    Non sono un giuslavorista, ho studiato economia, ma vediamo se posso aiutare Lara.

    Se ho ben capito, in caso di licenziamento non valido (“recesso invalido” dice la legge), con l’attuale articolo 18 il giudice deve infliggere sia il reintegro del lavoratore, sia il pagamento di un risarcimento da parte del datore. Questo vale per le società SOPRA i 15 dipendenti

    Con la riforma in Parlamento il reintegro + risarcimento sono inflitti INSIEME per legge SOLO in caso di discriminazione o illecito.

    Fuori da questi due casi il giudice PUO’ (E NON DEVE) decidere di far terminare il rapporto di lavoro, anche solo riconoscendo al lavoratore una somma di risarcimento.

    Quindi il datore di lavoro può licenziare e, se convince il giudice, se la cava con il pagamento di una somma di denaro.

    Ecco come si spiega la contrarietà del sindacato: fuori dalla natura discriminatoria o illecita, un’azienda sarebbe in grado di sbarazzarsi di un lavoratore, pagando dalle 12 alle 24 mensilità.

    Dal punto di vista delle aziende, invece, la riforma appare confusa, con troppe fattispecie, troppo incerta (è il giudice che decide di volta in volta) e conoscendo i tempi della Giustizia italiana… un giudizio può durare anni.

  • Lara72

    Grazie Giulietto, quindi più che una riforma, è un’aggiustatina.
    Ma non potevano fare una cosa più decisa? In altre situazioni il governo Monti è stato più deciso. Forse non vogliono toccare degli interessi forti.

  • Grillo Parlante

    Cara Lara
    cosa credi che io abbia scritto nel mio post precedente?

  • Pasquale Rossi

    L’accanimento contro l’art.18 a mio giudizio è inutile ed elude il vero problema del nostro sistema economico cioè la bassa produttività del tessuto produttivo (che spiegherebbe la bassa dinamica salariale in Italia). La modifica dell’articolo 18 probabilmente porterà ad un aumento del contenzioso ed al peggioramento dei rapporti di lavoro mentre i limitati incrementi di produttività insieme alle liberalizzazioni messe in campo (per ridurre l’ingessamento presunto del mercato del lavoro) spingeranno il sistema in una spirale di bassi salari e bassa produttività; indebolendo le spinte
    all’ efficienza (dinamica) del sistema impresa.